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Anno europeo del volontariato 2011

Anffas Trentino Onlus

Anffas 50 anni

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Statuto

Statuto dell'associazione di volontariato “Liberamente Insieme per Anffas Trentino”

 

Statuto

STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  LIBERAMENTE INSIEME per Anffas Trentino

Titolo I

Costituzione e scopi

 

Art.1 - Denominazione e sede

Ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di volontariato denominata “LIBERAMENTE INSIEME per Anffas Trentino”, con sede nel Comune di Trento.

Essa opera nel territorio della Provincia di Trento ed intende operare anche in ambito nazionale.

L’Associazione ha durata illimitata.

L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

Art.2 - Scopi

L’Associazione “LIBERAMENTE INSIEME per Anffas Trentino” non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti delle persone con disabilità, con particolare attenzione alla disabilità intellettiva e/o relazionale, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità.

Gli scopi principali sono:

  • Promuovere e realizzare attività di volontariato rivolte alle persone con disabilità e ai loro famigliari, al fine di favorire una piena inclusione sociale nella comunità, attraverso processi di socializzazione e di relazionalità, tutelandone e salvaguardandone la dignità in ogni contesto e situazione;
  • Sensibilizzare la comunità sulle problematiche della disabilità secondo il modello teorico elaborato nei documenti di Anffas Trentino Onlus;
  • Garantire adeguata e qualificata formazione ai propri volontari.

 

Art.3 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione “LIBERAMENTE INSIEME per Anffas Trentino” potrà:

  • Garantire, attraverso la gestione dei propri volontari, interventi costanti sul territorio in favore delle persone con disabilità, principalmente a favore di Anffas Trentino Onlus e della Cooperativa Sociale Laboratorio Sociale;
  • Svolgere attività aggregative, ricreative e ludiche per favorire l’integrazione sociale tra persone con disabilità e normodotate operando sia nelle strutture di Anffas Trentino Onlus che in quelle della Cooperativa Sociale Laboratorio Sociale che all’esterno di esse;
  • gestire uno sportello di consulenza per le famiglie degli utenti e dei volontari, che abbia come funzione quella di fornire consulenza psicologica, previdenziale, legale, amministrativa e fiscale, oltre che in generale di offrire uno strumento di sollievo, conforto e confronto per le persone;
  • Organizzare conferenze, seminari ed incontri per la conoscenza e l’approfondimento delle tematiche relative alla disabilità;
  • Organizzare campagne di sensibilizzazione e forme di raccolte fondi, al fine di finanziare le attività istituzionali dell’Associazione, nei limiti previsti dalla legge per le Organizzazioni di volontariato;
  • Organizzare corsi e moduli formativi, collettivi ed individuali, per la qualificazione e l’aggiornamento dei propri volontari;
  • Creare reti e collaborazioni pro-attive con altre organizzazioni di volontariato o con enti pubblici o privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, che abbiano finalità analoghe o simili a quelle dell’Associazione, anche stipulando con questi ultimi rapporti contributivi e convenzionati.

 

 

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

 

Art.4 - Norme sull’ordinamento interno

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.

 

Art.5 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento svolgendo attività di volontariato all’interno della stessa.

Possono essere soci anche le persone giuridiche e le associazioni; non possono essere soci gli enti commerciali, ad eccezione di quelli che nel loro statuto prevedono il divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili.

Gli enti giuridici e le associazioni sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.

Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Contro l’eventuale diniego, motivato, l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate degli organi sociali.

Tutti i soci sono tenuti al regolare svolgimento di attività di volontariato. Il mancato svolgimento per almeno due anni, costituisce motivo di decadenza della qualifica di socio ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell’Associazione.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci hanno diritto di essere informati sulle attività e sulle iniziative dell’Associazione, di prendere visione degli atti deliberati e della documentazione relativa alla gestione dell’Associazione stessa.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

 

Art.7 - Prestazioni dei soci

L’attività dei soci non può essere in alcun modo retribuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione può, con esclusivo riferimento a soggetti terzi, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, sempre che l’apporto dell’attività degli soci permanga rilevante.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 90 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;
  • per mancata partecipazione alla vita associativa attraverso l'attività di volontariato per un periodo continuativo non inferiore a due anni. Una volta trascorso tale periodo la decadenza sarà automatica ed il Consiglio Direttivo prenderà atto e verbalizzerà l'avvenuta decadenza;
  • per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, che ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
  • per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione del socio per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

 

Titolo III

Organi sociali

Art.9 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei conti;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art.10 - L’Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve pervenire, per lettera, email o altro strumento tecnologico a ciò abilitato (ad esempio SMS), ai soci almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro socio munito di delega. È ammessa una sola delega per socio.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro socio indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell’Associazione.

 

Art.11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L’Assemblea ordinaria deve:

  • discutere ed approvare il bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • elaborare il programma delle attività sociali;
  • eleggere gli organi sociali;
  • discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  • discutere e decidere su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli soci presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L’Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

 

Art.13 - Assemblea in videoconferenza

L’Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria tra i soci ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall’Assemblea, con le maggioranze previste dall’Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un vice-Presidente ed un Segretario, che può avere anche funzioni di Tesoriere.

È compito del Segretario redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e la tenuta dei libri contabili.

Art.15 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni mese e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, per lettera, email o altro strumento tecnologico a ciò abilitato (ad esempio SMS), il quale deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Sono ammesse le riunioni in video conferenza, con le stesse regole previste dall’articolo 13 per l’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

 

Art.16 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli mediante cooptazione; qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea, la quale provvede alla sostituzione. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale deciderà sulla loro conferma.

I consiglieri subentrati, sia quelli confermati dall’Assemblea a seguito di cooptazione che quelli eletti dall’Assemblea stessa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. 

 

 

Art.17 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei soci tra i suoi componenti con votazione separata.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Resta in carica quattro anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste per la nomina.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

 

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di controllo contabile dell’Associazione.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente soci dell’Associazione.

Il Collegio dei revisori rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’Associazione dal punto di vista finanziario, e in particolare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo. Ha diritto di accesso alla documentazione dell’associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale, il quale va poi trascritto in apposito Libro.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

 

Articolo 19: La Struttura Tecnico-Operativa

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può avvalersi di una struttura tecnico operativa composta da un Coordinatore e da personale esecutivo che potranno svolgere tale compito a titolo di volontariato o anche in forma retribuita.

La struttura tecnico operativa ha la responsabilità della gestione operativa di Liberamente Insieme per Anffas Trentino in coerenza con le delibere assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV

Norme sul patrimonio dell’Associazione

 

Art.20 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote associative e contributi dei soci;
  • contributi di privati;
  • contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea.

Art.21 - Esercizio sociale

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni socio potrà prenderne visione. 

 

Art.22 - Divieto di distribuzione degli utili

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Titolo V

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

 

Art.23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo o similare.

Art.24 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 266 del 1991, alle norme del codice civile e alle altre leggi in quanto applicabili.

Approvato in data 29 aprile 2016

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